Una guida rapida con le domande più frequenti sui fondi interprofessionali e sulla formazione finanziata per le aziende.
I Fondi Interprofessionali sono strumenti che permettono alle aziende di finanziare la formazione dei propri dipendenti senza costi aggiuntivi.
Le imprese possono utilizzare lo 0,30% dei contributi già versati all’INPS per realizzare corsi di formazione utili a migliorare competenze, sicurezza e produttività.
Con il supporto di un ente di formazione come iForm, l’azienda può trasformare questi contributi in piani formativi completamente finanziati.
No. L’adesione è completamente gratuita.
Ogni azienda versa già lo 0,30% dei contributi INPS per la formazione continua.
Aderendo a un fondo, questa quota viene utilizzata direttamente per finanziare la formazione dei dipendenti invece di restare inutilizzata.
In altre parole: sono risorse che l’azienda sta già pagando e che può recuperare attraverso la formazione.
Possono aderire tutte le aziende con dipendenti, indipendentemente da:
Anche PMI e microimprese possono accedere facilmente ai finanziamenti per la formazione.
I Fondi Interprofessionali permettono di finanziare diversi tipi di formazione aziendale, tra cui:
Con iForm è possibile progettare percorsi formativi su misura per le esigenze dell’azienda.
Sì.
Molti Fondi Interprofessionali permettono di finanziare anche la formazione obbligatoria prevista dalla legge, ad esempio:
Questo consente alle aziende di ridurre o azzerare i costi della formazione obbligatoria.
L’adesione è molto semplice e avviene tramite il modello UNIEMENS inviato all’INPS dal consulente del lavoro.
Non comporta:
Un ente di formazione come iForm può supportare gratuitamente l’azienda nella scelta del fondo più adatto.
Sì.
Le aziende possono cambiare fondo in qualsiasi momento, seguendo la procedura prevista dall’INPS.
Questo permette di scegliere il fondo che offre maggiori opportunità di finanziamento per la formazione aziendale.
I progetti possono essere gestiti direttamente dall’azienda oppure da enti di formazione accreditati.
Con iForm l’azienda può ricevere supporto completo per:
In questo modo l’impresa può accedere ai fondi senza occuparsi degli aspetti burocratici.
Utilizzare i Fondi Interprofessionali permette alle imprese di:
Con il supporto di iForm è possibile trasformare la formazione in un investimento strategico per la crescita dell’azienda.
Può sembrare complessa, soprattutto per chi non ha tempo o risorse interne da dedicare alla parte amministrativa. Proprio per questo, con iForm l’azienda può contare su una gestione completamente seguita dall’agenzia formativa.
In concreto, iForm può occuparsi di:
Per l’azienda questo significa ridurre al minimo il carico burocratico e accedere ai finanziamenti in modo semplice, veloce e guidato.
Qui trovi le risposte alle domande più frequenti sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza alimentare (HACCP).
La formazione HACCP è la formazione obbligatoria per gli operatori del settore alimentare finalizzata a garantire la sicurezza degli alimenti attraverso la corretta applicazione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
L’obbligo deriva dal Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, che stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che il personale sia adeguatamente formato in materia di igiene alimentare.
In particolare, l’articolo 5 del regolamento impone alle imprese alimentari di applicare procedure basate sui principi HACCP.
Devono ricevere formazione HACCP tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che manipolano o gestiscono alimenti.
Secondo il Regolamento CE 852/2004, la formazione riguarda il personale che svolge attività come:
Rientrano quindi, ad esempio:
Sì.
L’obbligo deriva da una combinazione di normative:
Normativa europea
Normativa italiana
Il sistema HACCP è stato recepito in Italia con il D.Lgs. 193/2007, che disciplina i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare.
Tale decreto stabilisce anche le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme igienico-sanitarie.
La normativa europea non stabilisce una durata precisa del corso.
Il Regolamento 852/2004 richiede solo che la formazione sia adeguata al ruolo svolto dall’operatore.
In Italia la durata è stabilita dalle normative regionali, poiché la competenza in materia di formazione alimentare è stata trasferita alle Regioni.
Indicativamente:
|
Tipologia operatore |
Durata media |
|
personale non addetto alla manipolazione |
4 ore |
|
operatori che manipolano alimenti |
6–8 ore |
|
responsabili o titolari |
8–12 ore |
Il Regolamento CE 852/2004 non stabilisce una periodicità fissa dell’aggiornamento, ma richiede che la formazione sia costantemente adeguata.
Per questo motivo le Regioni italiane hanno definito proprie scadenze.
Indicativamente l’aggiornamento è richiesto:
|
Regione |
Aggiornamento |
|
Toscana |
ogni 5 anni |
|
Lombardia |
aggiornamento periodico consigliato |
|
Emilia-Romagna |
ogni 3–5 anni |
|
Veneto |
aggiornamento consigliato |
È sempre necessario verificare la normativa regionale applicabile.
Sì, se previsto dalla normativa regionale.
Molte Regioni consentono la formazione in modalità e-learning, purché:
L’attestato può essere rilasciato da:
In alcune regioni i corsi devono essere riconosciuti o validati dall’autorità sanitaria locale.
Non sempre.
Poiché la formazione HACCP è regolata a livello regionale, l’attestato può avere validità diversa a seconda della regione.
Alcune Regioni riconoscono automaticamente gli attestati rilasciati altrove, mentre altre richiedono un aggiornamento o integrazione formativa.
La mancata formazione del personale costituisce una violazione delle norme sull’igiene alimentare.
Secondo il D.Lgs. 193/2007, le sanzioni possono includere:
I controlli sono effettuati da:
Sì.
Il Regolamento CE 852/2004 stabilisce che l’Operatore del Settore Alimentare (OSA), cioè il responsabile dell’attività alimentare, è responsabile dell’applicazione del sistema HACCP.
Di conseguenza anche titolari, gestori e responsabili dell’autocontrollo alimentare devono essere adeguatamente formati.
In questa sezione abbiamo raccolto le domande più frequenti sulla formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro.
L’Accordo Stato-Regioni individua diversi soggetti formatori autorizzati, tra cui:
• amministrazioni pubbliche
• Regioni e ASL
• università
• INAIL
• organismi paritetici
• enti di formazione accreditati
• fondi interprofessionali
• associazioni datoriali e sindacali
Gli enti accreditati devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla sicurezza sul lavoro.
L’art. 37 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di aggiornamento periodico.
Secondo l’Accordo Stato-Regioni:
Per altre figure la durata varia:
|
Figura |
Aggiornamento |
|
Lavoratori |
6 ore ogni 5 anni |
|
Preposti |
almeno ogni 2 anni |
|
Dirigenti |
6 ore ogni 5 anni |
|
Datore di lavoro |
6 ore ogni 5 anni |
L’obbligo formativo riguarda tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale previste dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto anche un percorso formativo obbligatorio specifico per i datori di lavoro, previsto dalla Legge 215/2021.
La durata minima della formazione dei lavoratori è stabilita dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e definita nel dettaglio dagli Accordi Stato-Regioni.
Il percorso è composto da:
Formazione generale
Formazione specifica
Durata complessiva minima:
|
Rischio aziendale |
Durata totale |
|
Basso |
8 ore |
|
Medio |
12 ore |
|
Alto |
16 ore |
La classificazione del rischio avviene sulla base dei codici ATECO dell’azienda.
Sì, ma solo in alcune modalità previste dalla normativa.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 prevede quattro modalità di erogazione:
Non tutti i corsi possono essere svolti interamente online: ad esempio le parti pratiche e l’addestramento devono essere svolti in presenza.
Sì. L’obbligo deriva dal D.Lgs. 81/2008, in particolare dall’art. 37, che stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione deve riguardare:
La durata, i contenuti e le modalità della formazione sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha aggiornato e accorpato i precedenti accordi sulla formazione.
Sì. L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che:
Pertanto la formazione è completamente a carico del datore di lavoro.
Sì.
Gli attestati rilasciati da soggetti formatori conformi agli Accordi Stato-Regioni hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Devono contenere almeno:
La mancata formazione costituisce violazione normativa.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (art. 55) possono includere:
In caso di infortunio sul lavoro, la mancata formazione può inoltre comportare responsabilità penale del datore di lavoro.
La normativa prevede il riconoscimento dei crediti formativi.
In particolare:
Questo principio è previsto dall’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori.